Pubblicato il regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici

Con il recepimento della Direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell’edilizia, sono state assegnate alle Regioni nuove competenze in materia di controllo degli impianti termici. In particolare, si prevede che le Regioni provvedano a:

  • istituire un catasto unico regionale degli impianti termici;
  • garantire l’efficace implementazione di un sistema di controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici;
  • rendere omogenee le procedure e gli importi del versamento del contributo previsto dalla legge a carico dei responsabili di impianto, a copertura dei costi di funzionamento del sistema di accertamento ed ispezione.

La Regione Emilia-Romagna, con modifiche ed integrazioni apportate all’art. 25-quater della Legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 , ha provveduto a ridefinire il quadro normativo a livello regionale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici. In particolare, è previsto che le disposizioni operative in materia siano definite da un apposito regolamento attuativo: nel BURER n. 90 del 3 aprile 2017   è stato pubblicato, insieme agli atti preparatori, il testo del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1  “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL’ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL’ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.”

Ai sensi di quanto previsto dalla legge, il regolamento disciplina:

  • le condizioni ed i limiti da rispettare nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
  • le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, e di efficienza energetica, degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
  • il sistema di verifica del rispetto di tali prescrizioni, realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi;
  • il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera c), che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l’indipendenza;
  • i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER). Il sistema prevede anche la targatura degli impianti, mediante rilascio di un codice univoco di riconoscimento da allegare al libretto di impianto.

Per consentire la gestione del sistema CRITER, la Regione ha istituito un apposito “Organismo regionale di accreditamento e di ispezione”, le cui funzioni sono affidate alla Società “in house” ERVET Spa.

 

BURER n. 90 del 3 aprile